Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
L’esito di un processo non sempre si conclude con una sentenza di merito. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere viziato, portando a una dichiarazione di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile, un monito importante sull’importanza della corretta formulazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione di una Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18 aprile 2024. Un soggetto, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha esaminato la documentazione e ascoltato la relazione del Consigliere designato.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità e Condanna
Con un’ordinanza emessa il 10 gennaio 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla controversia. I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si è fermata a un vaglio preliminare, evidentemente riscontrando vizi che impedivano l’analisi della fondatezza dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: le conseguenze automatiche di un ricorso inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, la decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale. Quando un ricorso per cassazione viene giudicato inammissibile (perché, ad esempio, presentato fuori termine, privo dei motivi di legge o manifestamente infondato), scattano delle conseguenze sanzionatorie automatiche. La condanna alle spese processuali è una diretta conseguenza della soccombenza. In aggiunta, la legge prevede l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale e l’ingolfamento del sistema giudiziario con impugnazioni pretestuose o dilatorie. La quantificazione della somma, in questo caso tremila euro, è discrezionale e viene stabilita dalla Corte tenendo conto della natura del caso e della colpa del ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Presentare un ricorso è un diritto, ma deve essere esercitato con perizia e cognizione di causa. Un’impugnazione superficiale o priva dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge non solo non porterà a un riesame del caso, ma comporterà anche un significativo esborso economico. La decisione serve da monito: il giudizio di legittimità è una risorsa preziosa e non deve essere congestionato da iniziative processuali avventate, le cui conseguenze negative ricadono interamente sulla parte che le ha promosse.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso?
In questa specifica ordinanza, il ricorrente è stato condannato a pagare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Quale provvedimento è stato impugnato?
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18 aprile 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 31/05/1982
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29055/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod.
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla configurabili elementi costituitivi della fattispecie;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già
adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una divers valutazione delle prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettivamente ge
rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.