Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’ARCANGELO il 20/09/1971
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la
violazione di legge in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e) e 192 cod. proc.
pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perci
non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 – 7 della sentenza impugnata sulle
ragioni per cui la Corte territoriale non ha ritenuto alcuna violazione della correlazione tra accusa e sentenza e sul nitido compendio probatorio comprovante
il reato contestato al ricorrente);
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il consigliere COGNOME