Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 13/07/1985 COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 01/02/1980
avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA
d ato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con l’unico motivo proposto si deduce, nell’interesse di Sass4; NOME COGNOME e
COGNOME NOME, il vizio di violazione di legge in tema di responsabilità, e di motivazione, in relazione alle attenuanti generiche respinte, che invece sono state
riconosciute.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -,
per cui il ubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti
all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità dell
pena o della misura di sicurezza;
considerato che, nel caso in-
esrme L i ricorrenti on hanno allegato la mancanza di
· z, kr GLYPH 1 t 1 , 4 GLYPH 41-, GLYPH n ‘e n , volontà dell’imputatM altri vizi ammissibili per I gge;
tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.01.2025.