Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIEDIMONTE MATESE il 20/05/1990
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME Gaetano
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi, con cui si censura la motivazione della sentenza che si
assume ricalchi quella. di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto di dare credito dichiarazioni dei pubblici ufficiale, sono manifestamente infondati e prevalentemente generic
nella parte in cui, da un canto, non prendono in considerazione le testimonianze dei verbalizzant circa il rifiuto di esibire la carta precettiva, dall’altro, come la Corte di merito abbia evi
come il ricorrente non si fosse limitato a divincolarsi, provvedendo invece a minacciare spintonare i pubblici ufficiali; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità d
allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in dirit sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025