Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21715 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NIZZA MONFERRATO il 08/08/1983
NOME nato a TORINO il 11/06/1983
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
– Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la
sentenza del Tribunale di Asti;
– Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo i ricorrenti rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai
sensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen.. Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non
deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129, cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità
assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di
appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia
(Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422).;
– Rilevato che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025.