Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 15/05/1984
avverso la sentenza del 23/10/2024 del GIP TRIBUNALE di BIELLA
dato avviso alle part)i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Bi gli ha applicato la
pena ex art.
444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella per i reati di furto abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, possesso ingiustificato di chiavi a
o grimaldelli;
considerato che:
– contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif
correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.) e la difesa – peraltro,
in maniera generica – ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione del pena;
– il ricorso è inammissibile poiché ha dedotto l’erronea determinazione della pena in aumento
ex art.
81, comma 2, cod. pen. (segnatamente in quanto per tre dei reati satellite sarebbe stata aumentata anche la pena pecuniaria quantunque siano puniti con la sola pena detentiva) e
nella specie non ricorre affatto una pena illegale dato che, «se il reato più grave è punito con p congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per violazione più grave» (cfr. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751 – 01);
ritenuto, pertanto, che:
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
all’inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evident inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.