Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CORATO il 09/11/1977
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la
quale è stata parzialmente riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa in data 17/09/2020 dal Tribunale di Trani di
condanna per il reato di cui agli artt. 110,624, 625 n.7 cod. pen. commesso in
Ruvo di Puglia il 24 ottobre 2015;
considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto violazione degli artt.120 e 624 cod. pen. per improcedibilità del reato per difetto di querela
in quanto presentata da persona priva di un rapporto di detenzione qualificata con il fondo e non dal proprietario; che, con il secondo motivo, ha dedotto
mancanza o contraddittorietà della motivazione con riguardo al rigetto dell’eccezione d’improcedibilità;
considerato che entrambi i motivi sviluppano un tema solo genericamente dedotto dinanzi al giudice di appello, trovando applicazione il principio per cui in
tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in
ab origine considerazione un motivo di appello, che risulti
inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito
favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
2015, COGNOME, Rv. 263157 – 01)
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025