Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTADELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs.
n. 74 del 2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, in ordine al diniego della
concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché
inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, posto che la Corte
d’appello ha giustificato in maniera congrua il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, valorizzando elementi quali le modalità esecutive del delitto, l’entità
degli importi oggetto RAGIONE_SOCIALE false fatture, i precedenti penali a carico dell’imputato, anche evidenziando la sostanziale irrilevanza della collaborazione prestata
all’amministrazione finanziaria, dati gli esiti dell’accertamento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.