Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29055 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29055 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CITTADELLA il 29/11/1989
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 2 d.lgs.
n. 74 del 2000, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, in ordine al diniego della
concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il motivo unico espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e
disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché
inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che la Corte
d’appello ha giustificato in maniera congrua il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando elementi quali le modalità esecutive del delitto, l’entità
degli importi oggetto delle false fatture, i precedenti penali a carico dell’imputato, anche evidenziando la sostanziale irrilevanza della collaborazione prestata
all’amministrazione finanziaria, dati gli esiti dell’accertamento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.