Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza delle Regole Procedurali
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda questa fondamentale verità, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il proponente a significative conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere perché la forma, nel diritto, è anche sostanza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di una città del centro Italia. Il ricorrente, ritenendo ingiusto il provvedimento, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per ottenerne l’annullamento.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. L’analisi dei giudici si è arrestata a uno stadio preliminare, quello della verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso. All’esito di questo controllo, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questo significa che i motivi di doglianza del ricorrente non sono stati neppure presi in considerazione. La decisione si è basata unicamente su un vizio formale, un ostacolo che ha impedito alla Corte di procedere con l’esame della fondatezza delle argomentazioni proposte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte, seppur sintetica, è estremamente chiara. L’inammissibilità è stata dichiarata per la mancanza delle necessarie ‘formalità di procedura’, con un esplicito richiamo all’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma regola specifici aspetti procedurali dei ricorsi in Cassazione, e la sua violazione comporta, appunto, l’inammissibilità.
La decisione, pertanto, non esprime un giudizio sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, né sulla correttezza della sentenza impugnata, ma si limita a sanzionare il mancato rispetto delle regole che governano il processo. È un monito sull’importanza di affidarsi a professionisti competenti che sappiano navigare le complesse acque della procedura penale, dove un errore formale può precludere la tutela dei propri diritti.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state pesanti. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza del GIP è diventata definitiva. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi avventati o privi dei requisiti di legge. In conclusione, questo caso evidenzia come un errore procedurale non sia una mera svista, ma un fatto che può avere un impatto economico e giuridico determinante, confermando l’antico brocardo ‘ubi forma, ibi substantia’: dove c’è la forma, lì c’è la sostanza.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il contenuto e le ragioni del ricorso a causa della mancanza di requisiti formali o procedurali previsti dalla legge. L’atto viene respinto in via preliminare.
Qual è stata la ragione specifica dell’inammissibilità in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto delle ‘formalità di procedura’, in violazione dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il 03/01/1979
avverso la sentenza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di
Ancona, che ave-va-affermat – e e • • – •• • • -, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, aveva applicato la pena di anni tre e mesi due di reclusione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, calcolata su
parametri normativi successivi a quelli vigenti al momento delle condotte contestate
– è inammissibile per causa che può essere dichiarata senza formalità, ex
art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza
applicativa di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in violazione di quanto statuito dall’art. 448, co.
2-bis, cod. proc. pen. atteso che non deduce ritualmente
l’illegalità della pena che, in ogni caso, non ricorre;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il GLYPH sidente