Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28086 Anno 2025
Lì
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28086 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/06/1966
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
considerato
che l’unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto è
privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591
c) c.p.p., oltre che ripetitivo, limitandosi alla iterazione di una doglianza già
formulata in appello, ribadita in Cassazione senza nemmeno tentare di spiegare
(al di là di un evidentemente eccentrico riferimento alla presunta mancanza di
motivazione, invece esistente) il vizio di legittimità che affliggerebbe la sentenza;
ritenuto
che, per come presentato, il ricorso abbia le caratteristiche piuttosto
di un atto di appello, inammissibile in questa sede;
ritenuto,
pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 luglio 2025
Il Con igliere Estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale