Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Marocco DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di appello di Firenze ha
rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
considerato che il ricorso risulta depositato presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in data 20 luglio 2023;
considerato che, trattandosi di procedimento da trattare e definire con le forme del rito processuale penale, è da considerare inammissibile il ricorso non
depositato presso l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugNOME (Sez. 4, n.
40478 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285068 – 01: «Nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del
codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto
dell’istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt.
582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento»);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.
186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
estensore TARGA_VEICOLO
ente
Così deciso il 14 luglio 2025
Il