Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24488 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24488 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 26/06/1981
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità
ex art. 648 cod. pen. per
via dell’assenza dell’elemento psicologico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo la quale per la
configurabilità del dolo nel reato di ricettazione è sufficiente la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto (Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997;
Rv. 211014; Sez. 2, n. 6291 del 29/10/1990; Rv. 187400) e, nel caso di specie, rilevano le modalità del possesso dell’area e della detenzione dei beni (cfr. pag. 6
della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.