Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28267 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 16/07/1988
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, nel modificare
in melius il trattamento sanzionatorio, ha confermato
nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2), 5) e 7), cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norma processuale in
relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti – è manifestamente infondato
perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
(si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata);che, nella specie, il giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivato con argomentazione priva di
vizi, veniva giustificato in ragione della resipiscenza dell’imputato a fronte di una condotta programmata con indici di particolare gravità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il presidente
Così deciso il 2 luglio 2025 COGNOME estensore