Ricorso Inammissibile in Cassazione: Le Conseguenze Economiche
Quando un percorso giudiziario giunge al suo ultimo grado, la Corte di Cassazione, l’esito non è sempre una decisione sul merito della questione. A volte, l’impugnazione si ferma prima, con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione, apparentemente solo procedurale, comporta conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’appello, come dimostra una recente ordinanza. Vediamo insieme cosa significa e quali sono le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso in esame origina da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, un individuo nato nel 1991, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso presentasse tutti i requisiti necessari per essere discusso nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo fine al procedimento. I giudici, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche una condanna economica diretta per il ricorrente. Quest’ultimo è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, come spesso accade in questa fase processuale. Tuttavia, è utile ricordare quali sono le cause generali che possono portare a un tale esito. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto, come una chiara esposizione dei motivi o l’indicazione delle norme violate.
* Proposizione fuori termine: Il ricorso è stato presentato oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge.
* Motivi non consentiti: Il ricorrente solleva questioni di fatto o di merito (ad esempio, una diversa valutazione delle prove), mentre la Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione del diritto (violazioni di legge).
* Manifesta infondatezza: I motivi presentati sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Corte Suprema.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Presentare un ricorso in Cassazione non è un atto privo di conseguenze. Se l’impugnazione viene ritenuta inammissibile, oltre alla delusione per la mancata revisione del caso, si subisce un pregiudizio economico tangibile. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria serve a compensare, almeno in parte, l’impiego di risorse pubbliche per un’attività processuale risultata infruttuosa. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e rigorosa dei presupposti e dei motivi prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare esiti negativi non solo dal punto di vista processuale ma anche economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una funzione deterrente, ovvero mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi superficiali, dilatori o manifestamente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 09/12/1991
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME censura la
violazione dell’art.
62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche e l’insufficienza della motivazione sul punto;
Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo
dell’atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione
sanzionatoria;
Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento
impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato, in senso
i
ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e precedenti – anche
specifici – del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.