Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME censura la
violazione dell’art.
62-bis cod. pen. per effetto della mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche e l’insufficienza della motivazione sul punto;
Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo
dell’atto di appello, risulta aspecifico, in quanto è privo dell’indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di mitigazione
sanzioNOMEria;
Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento
impugNOME risulta congrua, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato, in senso
i
ostativo al beneficio, la complessiva gravità del fatto e precedenti – anche
specifici – del ricorrente (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
Rilevato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.