Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Mette la Parola Fine
Nel complesso mondo della giustizia, il percorso legale non si esaurisce sempre con una sentenza di primo o secondo grado. Spesso, le parti si rivolgono alla Corte di Cassazione, l’ultimo baluardo della giurisdizione. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio non è automatico ed è subordinato a rigidi requisiti formali. Un esempio emblematico è l’ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due fratelli, confermando la decisione della Corte d’Appello e ponendo un punto fermo sulla vicenda.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha come protagonisti due fratelli che hanno impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia. Non soddisfatti della decisione dei giudici di secondo grado, hanno deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, sperando in un esito a loro più favorevole.
L’Iter dell’Impugnazione
Il ricorso è stato presentato per contestare la sentenza del 29 gennaio 2025. Le parti, attraverso i loro legali, hanno sottoposto le loro doglianze alla Settima Sezione Penale della Corte, la quale, in data 20 giugno 2025, si è riunita per deliberare sulla questione.
La Decisione della Suprema Corte: il Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e definitivo: la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dei ricorrenti, ma si ferma a un gradino prima. L’inammissibilità è una sorta di “sbarramento” procedurale che impedisce ai giudici di analizzare le ragioni sostanziali dell’appello.
Le Conseguenze Economiche per i Ricorrenti
Una declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a vedere le proprie speranze di riforma della sentenza infrante, i ricorrenti sono stati condannati a sostenere dei costi significativi. Nello specifico, la Corte ha disposto:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio in Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni Dietro un Ricorso Inammissibile
Anche se l’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi tassativamente previsti dalla legge. Generalmente, ciò accade quando l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali, come:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica chiaramente quali punti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche.
* Proposizione di questioni di merito: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
* Violazione dei termini: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
* Mancanza di interesse: la parte che ricorre non ha un interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento della sentenza.
Nel caso di specie, è probabile che uno o più di questi vizi abbiano caratterizzato gli atti presentati dai due fratelli, portando la Corte a una decisione di pura procedura.
Conclusioni: L’Importanza del Rispetto delle Norme Processuali
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il diritto all’impugnazione deve essere esercitato nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma la garanzia che la Corte di Cassazione possa svolgere la sua funzione di nomofilachia, ovvero assicurare l’uniforme interpretazione della legge, senza essere sommersa da istanze non pertinenti. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili, pena la chiusura definitiva del caso e l’addebito di ulteriori sanzioni economiche.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della decisione?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza della Corte d’Appello?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva e non più impugnabile la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, impedendo ogni ulteriore esame del caso nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24641 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24641 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a MESSINA il 21/08/1982 NOME COGNOME nato a MESSINA il 13/11/1973
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sente in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura
adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen
acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata ha puntualmente e correttamente motivato sia in ordine alla presenza di numerosi passanti nel mercato rionale, nel momento in
cui sono state pronunciate le parole oltraggiose (pagina 2) sia in ordine alla mancata applicazion delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena (pagina 3), così da
rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2025.