Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 24 settembre 2024 offre un importante promemoria sui requisiti formali necessari per presentare un’impugnazione valida. Quando un atto di appello è redatto in modo vago, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma per il reato di tentata estorsione aggravata. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo congiunto.
Il Motivo del Ricorso e la sua Genericità
Il nucleo della contestazione riguardava la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale, in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il motivo sollevato era affetto da un vizio fatale: la genericità. Gli appellanti, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, non hanno indicato gli elementi specifici a sostegno della loro censura. In altre parole, non hanno chiarito quali parti della motivazione fossero errate e perché, impedendo così al giudice di legittimità di comprendere appieno i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato del diritto processuale penale. Ha rilevato che i ricorsi erano privi dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Un ricorso è considerato generico quando non consente di individuare con precisione le critiche rivolte alla decisione impugnata. Non è sufficiente una mera contestazione della sentenza, ma è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito. Nel caso di specie, la mancanza di tale specificità ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza delle doglianze.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la precisione e la specificità nella redazione degli atti processuali non sono mere formalità, ma requisiti sostanziali per la tutela dei diritti. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a un’ulteriore revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti.
In conformità con la legge, la Corte ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione deve essere uno strumento di critica argomentata e dettagliata, non una generica espressione di dissenso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, in quanto non indicava chiaramente gli elementi a sostegno della censura contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è vaga e non si confronta in modo specifico con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare. Non consente al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo, limitandosi a una critica superficiale.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo, oggetto di entrambi i ricorsi in esame, che contesta la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione aggravata, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente