Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Presenta il Conto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via processuale per contestare una condanna, ma non è un’opzione da percorrere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. L’ordinanza n. 13294/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un’impugnazione generica e non pertinente possa portare a una secca dichiarazione di inammissibilità e a una condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Fondamento
Un imputato, dopo una condanna in Corte d’Appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si basava su un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza di secondo grado. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente considerato la possibile esistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
L’imputato, tuttavia, ha formulato il suo ricorso in modo generico, senza fornire elementi concreti o argomentazioni legali specifiche che potessero sostenere la sua tesi. La sua doglianza appariva astratta e slegata dal contenuto effettivo della sentenza che intendeva impugnare.
La Decisione della Corte di Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente prima di redigere un’impugnazione.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto’ necessari a supportare la richiesta. In altre parole, non basta lamentare un errore del giudice precedente; è indispensabile indicare con precisione quali norme sarebbero state violate e quali elementi fattuali, già presenti nel processo, non sarebbero stati valutati correttamente.
In secondo luogo, e in modo ancora più netto, la Corte ha sottolineato come le lamentele del ricorrente non si ‘correlassero in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata’. Questo significa che il ricorso era completamente scollegato dal ragionamento logico-giuridico espresso dai giudici d’appello, apparendo come un tentativo sterile e non pertinente di rimettere in discussione la vicenda.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce precise conseguenze. Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che si possa ravvisare un’assenza di colpa da parte del ricorrente (come nel caso di specie, citando una storica sentenza della Corte Costituzionale), scattano due condanne economiche.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara: un ricorso non può essere un tentativo generico di ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma deve individuare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata. L’assenza di argomenti concreti e la mancata correlazione con la sentenza d’appello rendono l’impugnazione un atto processuale inutile, che non merita di essere esaminato nel merito. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve quindi come deterrente contro ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche e ben argomentate su questioni di diritto. Un ricorso inammissibile, perché generico o non pertinente, non solo si rivela inefficace ma espone il ricorrente a una condanna certa al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio, per evitare di trasformare una speranza di riforma della sentenza in un’ulteriore e sicura condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto necessari a sostenere la richiesta. Inoltre, le argomentazioni presentate non erano in alcun modo collegate alla motivazione della sentenza d’appello che veniva impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto’?
Significa che il ricorrente non ha specificato quali norme legali sarebbero state violate né ha indicato quali elementi concreti del processo sarebbero stati ignorati o mal interpretati dal giudice, limitandosi a una contestazione generica e astratta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAVERMICOCCA COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché sfornito delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono tale richiesta, la quale, peraltro, non si correla in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15/03/2024.