Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Critica Specifica
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13244 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: per presentare un ricorso valido non basta essere in disaccordo, ma è necessario formulare critiche precise e analitiche. Questa decisione evidenzia come un ricorso inammissibile possa derivare dalla semplice aspecificità dei motivi, con conseguenze economiche significative per il proponente.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila. L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la decisione del giudice di secondo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non tanto nel merito della questione, quanto nella sua struttura e formulazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’atto non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo così un’analisi approfondita del caso. La decisione è stata netta e ha comportato non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici. La Corte ha stabilito che il ricorso non era ‘scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a sostenere che quanto affermato dalla Corte d’Appello in merito all’aspecificità del suo precedente ricorso non fosse vero, senza però argomentare in modo specifico e puntuale le ragioni del proprio dissenso.
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice manifestazione di contrarietà. Deve, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziando gli errori di diritto o i vizi logici che lo inficiano. La mancanza di questa analisi critica rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza funge da importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un rigore tecnico elevato. Non è sufficiente contestare l’esito di una sentenza, ma è indispensabile attaccare le fondamenta logico-giuridiche su cui essa si basa.
La condanna al pagamento di una somma rilevante alla Cassa delle ammende non è una mera sanzione accessoria, ma uno strumento dissuasivo contro la presentazione di ricorsi temerari o mal formulati, che congestionano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non conteneva una critica specifica e analitica delle argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi a sostenere genericamente che la Corte d’Appello aveva errato.
Qual è la principale conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘aspecifico’?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, un ricorso è aspecifico quando non analizza criticamente le motivazioni della decisione che contesta, ma si limita a esprimere un dissenso generico senza individuare e argomentare in modo puntuale i presunti errori del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME l’unico motivo del ricorso;
Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi del argomentazioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a sostenere che non era vero quanto sostenuto dalla Corte di appello circa la inammissibilità del ricorso dell’imp per aspecificità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
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Il Presidente