Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona la genericità dei motivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della sua eccessiva genericità, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e direttamente collegati alla sentenza impugnata. Questo caso serve da monito sulla necessità di una redazione accurata e tecnicamente ineccepibile degli atti processuali.
Il caso: un appello contro la sentenza di primo grado
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo. L’imputato, non accettando la decisione del giudice di primo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per chiederne la revisione. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, un filtro processuale essenziale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per evitare che la Corte venga investita di questioni infondate o mal formulate.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. La decisione si fonda su un’argomentazione chiara e netta: il motivo addotto dal ricorrente era stato formulato in modo generico. Mancava, infatti, una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che potessero giustificare l’appello. Inoltre, il ricorso era privo di “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”, rendendo impossibile per la Corte comprendere su quali basi concrete si fondasse la critica alla sentenza del Tribunale.
Conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità
Quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, le conseguenze per il proponente non sono solo processuali ma anche economiche. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di un atto redatto in modo negligente o palesemente infondato, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela o a una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nel grado precedente. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico e costruttivo con la decisione impugnata, individuando con precisione i presunti errori di diritto o di fatto commessi dal giudice e fornendo argomentazioni legali a supporto. La genericità, invece, impedisce alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità, trasformando l’appello in un atto meramente dilatorio o esplorativo.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza riafferma con forza che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un ricorso inammissibile non solo priva la parte della possibilità di vedere esaminata nel merito la propria posizione, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La decisione serve quindi come un prezioso promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di preparare atti di impugnazione che siano specifici, ben argomentati e strettamente ancorati alle motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un motivo generico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificavano e senza i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quando la condanna alla Cassa delle ammende è giustificata?
La condanna è giustificata quando si ritiene che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come nel caso di motivi palesemente generici o infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/04/1989
avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di ROVIGO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui rifer alla motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.