Ricorso Inammissibile Post-Patteggiamento: La Cassazione e la Riforma Orlando
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, evidenziando le stringenti condizioni introdotte dalla cosiddetta Riforma Orlando (Legge n. 103/2017). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando un orientamento ormai consolidato e ribadendo le conseguenze economiche per chi intraprende un’impugnazione al di fuori dei casi consentiti.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lecce. L’imputato, non soddisfatto dell’esito, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e accelerata definita de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze del ricorrente, ma si ferma a un vaglio preliminare sulla stessa possibilità di presentare il ricorso. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Impatto della Legge n. 103/2017
La motivazione della Corte è netta e si fonda sull’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017. La Corte sottolinea che, per i provvedimenti emessi dopo il 3 agosto 2017, la sentenza di patteggiamento non è più un provvedimento liberamente impugnabile.
I Limiti Tassativi all’Impugnazione
Il legislatore ha inteso escludere la sentenza di patteggiamento dal novero dei provvedimenti appellabili, se non per un elenco tassativo e specifico di motivi. Questi motivi includono, ad esempio, la mancata applicazione di una causa di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) o un grave difetto di motivazione. Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in alcuna delle ipotesi previste dalla norma, rendendo l’impugnazione, in radice, non proponibile.
La Procedura “De Plano” e le Sanzioni
Data la palese infondatezza procedurale, la Corte ha potuto utilizzare la procedura semplificata de plano (prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.), decidendo senza un’udienza formale. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, come specificato dalla Corte, consegue di diritto alla dichiarazione di inammissibilità. Tale sanzione è giustificata dalla colpa del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione che la legge chiaramente non consentiva, in linea con i principi espressi dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000).
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per l’Imputato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza di patteggiamento: è essenziale una valutazione preliminare e rigorosa dei motivi di ricorso. La Riforma Orlando ha trasformato il patteggiamento in un istituto con un grado di stabilità molto elevato. Intraprendere un’impugnazione al di fuori dei binari strettissimi tracciati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche la certezza di una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro. La decisione serve quindi da monito sulla necessità di un’attenta analisi legale prima di adire la Corte di Cassazione in questi specifici casi.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma introdotta con la Legge n. 103/2017, una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi specificamente e tassativamente indicati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, la cui entità è determinata dal giudice.
Perché la Cassazione ha utilizzato una procedura ‘de plano’ in questo caso?
La Corte ha utilizzato la procedura ‘de plano’ perché il ricorso era manifestamente inammissibile, non basandosi su nessuno dei motivi consentiti dalla legge. Questa procedura accelerata, prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., permette di decidere rapidamente senza la necessità di un’udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47353 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a TRICASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023, del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
IN FATTO. E IN DIRITTO
Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta del parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati.
1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrat in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violaz del comma 1 dell’art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, di una delle cause di proscioglimento), né il difetto di motivazione sugli elementi del decisione.
1.2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.