Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29035 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo del ricorso proposto dal difensore dell’imputato COGNOME, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di penale responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell’elemento soggettivo, oltre a essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutaz delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante c valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e d travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatte con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze di dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particol pagg. 33 – 35);
considerato che i motivi dei ricorsi presentati nell’interesse dei coimpu COGNOME e COGNOME, con i quali si impugnano, in punto di trattamento sanzionator circostanziale, le decisioni pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc non sono consentiti in questa sede;
che, invero, in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso cassazione proposto in relazione ai motivi rinunciati ed alla misura dell concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle part volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralm modificato, salva l’ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, in q rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge ( U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; Sez. 3, n. 19983 d 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 COGNOME, Rv. 276102-01);
che, nel caso di specie, trattandosi di censure inerenti all’apparenza motivazione sulla congruità della pena inflitta ed al mancato riconoscim dell’attenuante di cui all’art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., sono stati motivi di ricorso al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità;
ritenuto che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della l giugno 2017, n. 102, i ricorsi deveo essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.