Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Doglianze Sono Già State Valutate
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, sottolineando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito. Quando i motivi di appello sono generici o ripropongono questioni già ampiamente e correttamente vagliate nei gradi precedenti, la conseguenza è una dichiarazione di inammissibilità con condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso: La Partecipazione Consapevole a un Illecito
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unica censura sollevata dalla difesa riguardava la valutazione della sua ‘consapevole partecipazione’ a una condotta illecita realizzata da un concorrente. In sostanza, il ricorrente contestava la tenuta logica e la correttezza giuridica della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua piena consapevolezza e il suo contributo al reato. La difesa sosteneva che tale valutazione fosse errata, cercando di ottenere un nuovo esame della sua posizione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 35589 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una constatazione precisa: il punto sollevato dal ricorrente non era una novità per il processo. La questione della partecipazione consapevole era già stata ‘adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito’. Questo significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano già analizzato e respinto le argomentazioni difensive, fornendo motivazioni ritenute dalla Cassazione ‘giuridicamente corrette, puntuali’ e ‘coerenti’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte Suprema ha ribadito il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno riscontrato che le motivazioni delle corti territoriali erano immuni da ‘manifeste incongruenze logiche’. Pertanto, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione dei medesimi elementi fattuali è stato considerato un’istanza non consentita in sede di Cassazione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo chiude il caso specifico ma funge da monito sull’importanza di presentare in Cassazione censure che attengano a reali vizi di legittimità e non a un mero dissenso sulla valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione sollevata perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. In pratica, il ricorso non supera un primo filtro di ammissibilità.
Perché il ricorso in questo caso è stato ritenuto inammissibile?
Perché l’unica censura presentata, relativa alla consapevole partecipazione del ricorrente all’illecito, era già stata adeguatamente esaminata e respinta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio con argomenti ritenuti corretti, coerenti e privi di vizi logici.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i 5 GLYPH epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, afferente la ten logica e la corretta in diritti della motivazione spesa a sostegno della ritenuta consape partecipazione del ricorrente alla condotta illecita realizzata dal concorrente NOME COGNOME stata già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguard emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche ·
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso -in data 4 luglio 2024.