Ricorso inammissibile: la Cassazione fissa i paletti
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 29 ottobre 2024 offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un appello può essere dichiarato ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le ragioni della decisione.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte di Appello, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due principali motivi. Il primo motivo contestava la motivazione della sentenza impugnata in merito alla sussistenza della recidiva. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare adeguatamente, limitandosi a un richiamo generico alla decisione di primo grado. Il secondo motivo, invece, sollevava una questione relativa all’applicazione dell’articolo 81 del codice penale, concernente il reato continuato.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo il rigetto delle richieste del ricorrente, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e, in parte, non consentiti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Analisi del Primo Motivo: la rivalutazione dei fatti
Per quanto riguarda la critica sulla motivazione della recidiva, i giudici hanno stabilito che il motivo era manifestamente infondato. La Corte di Appello, infatti, aveva affrontato specificamente il tema, richiamando le argomentazioni delle parti e condividendo esplicitamente la valutazione già espressa dal giudice di primo grado.
Secondo la Cassazione, le argomentazioni difensive non miravano a evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma tendevano a sollecitare una nuova e diversa valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato. Questo tipo di richiesta, che implica un riesame del merito della vicenda, è estraneo al giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito, citando consolidata giurisprudenza, che il suo compito non è quello di ricostruire i fatti, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata.
Analisi del Secondo Motivo: i limiti del giudizio di rinvio
Il secondo motivo, relativo all’articolo 81 del codice penale, è stato giudicato inammissibile perché non rientrava tra le questioni devolute alla Corte di Appello in sede di rinvio. In altre parole, la precedente pronuncia della Cassazione che aveva annullato la sentenza e rinviato il processo ad un’altra sezione della Corte di Appello aveva definito un perimetro preciso di ciò che doveva essere riesaminato. La questione sollevata dal ricorrente esulava da tale perimetro, rendendo la doglianza non proponibile in quella fase del giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi per cassazione che rispettino i rigorosi limiti imposti dalla legge. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
1. Nessuna rivalutazione del merito: Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. I motivi devono concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge) o vizi di motivazione (illogicità manifesta o contraddittorietà).
2. Rispetto del perimetro delibativo: Quando un processo torna in Appello a seguito di un annullamento con rinvio, i successivi ricorsi per cassazione possono vertere solo sulle questioni che erano oggetto del rinvio stesso. Proporre motivi estranei a quel perimetro porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente, come le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato dichiarato manifestamente infondato?
Perché non denunciava un vizio di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito della pericolosità del ricorrente, un’attività preclusa al giudice di Cassazione. La Corte di Appello aveva comunque motivato la sua decisione, confrontandosi con le argomentazioni delle parti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il secondo motivo di ricorso non è stato accolto?
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione sollevata (l’applicazione dell’art. 81 cod.pen.) non rientrava tra quelle che la Corte di Cassazione aveva demandato alla Corte di Appello in sede di rinvio, eccedendo quindi l’ambito del giudizio consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione al giudizio devoluto a seguito di annullamento della Sesta sezione penale è manifestamente infondato, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente affrontato, nell’ambito del perimetro delibativo devoluto, il tema relativo alla sussistenza della recidiva, richiamando le allegazioni delle parti quanto alla specifica contestazione della stessa ed esprimendo conseguentemente un giudizio di esplicita condivisione della valutazione sul punto effettuata in precedenza dal giudice di primo grado;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione del giudizio espresso in tema di pericolosità dalla Corte di appello, con motivazione del tutto immune da illogicità, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede;
atteso che il secondo motivo non è consentito, non rientrando il capo oggetto di contestazione quanto alla applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod.pen. tra quelli devoluti in sede di annullamento con rinvio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2024.