Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Confini del Giudizio di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del sistema delle impugnazioni penali, in particolare chiarendo quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale. L’ordinanza in esame sottolinea la netta distinzione tra la valutazione dei fatti, di competenza esclusiva dei giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Suprema Corte. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
Il Caso in Esame: Dalla Sentenza d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Un imputato, condannato nei gradi di merito, decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici. L’accusa di fondo, desumibile dal contesto, era quella di simulazione di reato. Il ricorrente, attraverso il suo appello, cercava di ottenere dalla Suprema Corte una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa interpretazione della vicenda.
Il Ricorso Inammissibile e la Distinzione tra Fatto e Diritto
Il punto centrale della decisione della Cassazione ruota attorno alla natura delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha stabilito che le critiche non riguardavano violazioni di legge, bensì miravano a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove. Questo tipo di doglianze non è consentito nel giudizio di legittimità.
Il nostro ordinamento, infatti, affida ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti “giudici di merito”) il compito di accertare come si sono svolti i fatti. La Corte di Cassazione, invece, interviene come “giudice di legittimità”, con il solo potere di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza poter entrare nel merito della ricostruzione fattuale, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello di Napoli avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e fondata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. In particolare, i giudici di merito avevano logicamente valorizzato la falsità di alcuni aspetti del racconto del ricorrente come prova della simulazione del reato.
Poiché il ricorso tentava di scardinare questa valutazione fattuale, proponendone una alternativa, è stato ritenuto estraneo ai compiti della Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo provvedimento riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ripetere il processo. Il suo ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio nazionale. Un ricorso ha speranza di essere accolto solo se denuncia specifici errori di diritto, e non se si limita a contestare una ricostruzione dei fatti che, seppur sgradita, sia stata motivata in modo logico e coerente dal giudice di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché le censure sollevate dal ricorrente riguardavano la ricostruzione e la valutazione dei fatti e delle prove, aspetti che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere oggetto del giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha ritenuto la Cassazione riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza, rendendo così incensurabile in sede di legittimità l’accertamento dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24466 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito all’accertamento dei fatti essendo evidente che la falsità di quanto riferito su aspetti non insignificanti della vicenda siano stati logicamente valorizzati come prova della simulazione del reato;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigli estensore
Il Presidente