Ricorso Inammissibile: Guida ai Motivi di Rigetto in Cassazione
Quando un caso arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non basta avere ragione nel merito, ma è fondamentale che il ricorso rispetti precisi requisiti procedurali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’occasione preziosa per capire perché un ricorso inammissibile viene respinto, analizzando tre motivi classici: la contestazione della provvisionale, la riproposizione di eccezioni già respinte e la richiesta di attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per cassazione. Le sue doglianze si basavano su tre punti principali:
1. La congruità della somma liquidata a titolo di provvisionale, ritenuta eccessiva.
2. La presunta tardività della querela che aveva dato origine al procedimento.
3. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione non entra nel merito delle singole questioni, ma si concentra sulla correttezza procedurale e sulla legittimità dei motivi presentati. Per i giudici, nessuno dei tre motivi sollevati superava il vaglio di ammissibilità, basandosi su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni ci permette di comprendere a fondo le ragioni dietro la decisione. La Corte ha smontato ogni singolo motivo di ricorso con argomentazioni precise.
La questione della provvisionale: una decisione discrezionale
Il primo motivo, relativo all’importo della provvisionale, è stato ritenuto inammissibile perché la quantificazione di tale somma è una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata in modo approfondito dal giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare nel merito una valutazione di questo tipo, a meno che non sia affetta da una palese illogicità, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. La sua funzione è quella di un anticipo sul risarcimento, la cui determinazione finale spetta al giudice civile.
La tardività della querela: la non specificità del motivo
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, evidenziando gli errori di diritto commessi. La semplice riproposizione delle stesse difese, senza un confronto critico con le motivazioni del giudice precedente, rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Le attenuanti generiche: il potere valutativo del giudice
Anche il terzo motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel caso in esame, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta logica e priva di vizi, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende affrontare un giudizio in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici precedenti. Il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile e concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione. Ripetere argomenti già respinti o contestare decisioni discrezionali senza evidenziare un’evidente illogicità porta quasi certamente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità e la pertinenza dei motivi sono, dunque, i pilastri fondamentali per un ricorso efficace.
È possibile contestare in Cassazione l’importo di una provvisionale liquidata dal giudice penale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la quantificazione della provvisionale è una decisione di natura discrezionale e delibativa del giudice di merito. Pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia manifestamente illogica.
Un ricorso in Cassazione può limitarsi a ripetere gli stessi argomenti presentati in appello?
No, un ricorso basato sulla mera e pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice precedente è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile. È necessaria una critica argomentata della sentenza impugnata.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo un principio consolidato, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22461 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REFRANCORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la congruità della somma liquidata a titolo di provvisionale non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato dalla Corte di legittimità per cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata. (Sez. 3, Sentenza n. 18663 del 27/01/2015 Ud. (dep. 06/05/2015) Rv. 263486 – 01
osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la tardività della querela, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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