Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Con l’ordinanza qui in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando che le doglianze generiche e finalizzate a una mera rivalutazione delle prove non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. Questa decisione offre un’importante lezione sui limiti e le corrette modalità di accesso alla Suprema Corte.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di ricorso.
L’Unico Motivo di Ricorso: il Presunto Vizio di Motivazione
Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, sosteneva che la Corte d’Appello avesse sbagliato nel valutare le prove a suo carico, giungendo a una conclusione errata. L’obiettivo era chiaro: ottenere un annullamento della condanna attraverso una nuova analisi degli elementi probatori da parte della Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto la richiesta senza neppure entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sulla base di una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente non denunciavano vizi logici o giuridici concreti e specifici della sentenza impugnata. Al contrario, si trattava di ‘doglianze generiche in punto di fatto’.
In altre parole, l’imputato non stava evidenziando un errore di diritto o un’evidente illogicità nel ragionamento della Corte d’Appello, ma stava semplicemente proponendo una propria, differente lettura delle prove. Questa attività, definita ‘rivalutazione delle fonti probatorie’, è estranea al ‘sindacato di legittimità’ proprio della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il suo compito non è quello di stabilire se i giudici di merito abbiano scelto la migliore ricostruzione possibile dei fatti, ma solo di verificare se la loro decisione sia sorretta da una motivazione coerente, logica e non in contrasto con la legge. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta ‘esente da vizi logici e giuridici’.
Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto individuare specifici ‘travisamenti’ delle prove, cioè dimostrare che i giudici di merito avevano affermato l’esistenza di un fatto chiaramente smentito dalle carte processuali, o viceversa. In assenza di tali specifiche censure, la richiesta si traduce in un inammissibile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Non ci si può rivolgere alla Cassazione sperando in un ‘nuovo processo’. Il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi su precise questioni di diritto o su vizi di motivazione evidenti e determinanti. La genericità e il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. È un monito per i litiganti e i loro difensori sulla necessità di un approccio rigoroso e consapevole al giudizio di ultima istanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato era generico e mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
Per ‘sindacato di legittimità’ si intende il compito specifico della Corte di Cassazione, che consiste nel verificare se i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e se la motivazione della loro decisione sia logica e coerente, senza poter riesaminare i fatti del caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è finalizzato a ottenere, mediante doglianze generiche in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 7-10);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.