Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio di Legittimità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando la differenza fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un ricorso si limita a riproporre questioni di fatto già valutate o è formulato in modo vago, la sua sorte è segnata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La ricorrente contestava diversi aspetti della decisione, tra cui la sussistenza della condizione di procedibilità (la validità della querela), la valutazione della sua condotta, ritenuta truffaldina dai giudici, e la presenza dell’elemento soggettivo del dolo. Questi punti erano già stati al centro del dibattito sia in primo grado che in appello, dove i giudici avevano fornito risposte motivate.
L’Analisi della Corte: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. I primi tre motivi del ricorso, infatti, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, un’attività preclusa alla Suprema Corte. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già adeguatamente e logicamente motivato la sua decisione su tutti i punti contestati.
La Genericità come Causa di un Ricorso Inammissibile
Oltre alla natura di merito delle doglianze, la Corte ha rilevato che l’ultimo motivo di ricorso era affetto da genericità. Un motivo è considerato generico quando non specifica in modo chiaro e puntuale la violazione di legge che si intende denunciare o le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica. Limitarsi a manifestare un generico dissenso con la decisione, senza argomentazioni giuridiche precise, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla constatazione che le censure della ricorrente erano state già esaminate e respinte con motivazioni corrette dai giudici di merito. La sentenza d’appello, in particolare, aveva spiegato a pagina 5 le ragioni della validità della querela e, nelle pagine 6 e 7, aveva descritto in dettaglio la condotta dell’imputata, ritenendola truffaldina e supportata dal dolo. Poiché il ricorso non presentava vizi di legittimità ma si limitava a riproporre le medesime questioni di fatto, non poteva essere accolto. L’inammissibilità ha quindi comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Interessante notare che nulla è stato disposto per la parte civile, poiché la sua comparsa difensiva non ha apportato alcun contributo utile alla decisione finale.
Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente limitato alle questioni di diritto. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. È un monito per i difensori a formulare i ricorsi con precisione, concentrandosi su reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi proposti non erano consentiti in sede di legittimità, in quanto la corte d’appello e il tribunale avevano già risposto correttamente su di essi. Inoltre, l’ultimo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La parte civile ha ottenuto il pagamento delle spese legali in questo giudizio?
No, la Corte ha stabilito che nulla era dovuto alla parte civile perché la sua comparsa non conteneva alcuna contestazione agli argomenti del ricorso e, di conseguenza, non ha fornito alcun contributo utile alla decisione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4447  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità post che la corte di appello e già il tribunale hanno correttamente risposto in ordine all sussistenza della condizione di procedibilità, alla c:ondotta truffaldina della ricorrente ed ordine al dolo della stessa;
che in particolare il giudice di appello con gli argomenti esposti a pagina 5 ha spiegato le ragioni per cui ritenere valida la querela sporta, ed a pagina 6-7 descritto la condotta dell’imputata;
che l’ultimo motivo è generico ed anche manifestamente infondato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una comparsa senza alcuna contestazione degli argomenti posti a fondamento del ricorso e che pertanto alcun apporto alla decisione ha comportato;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 9/01/24
Il consigliere est.