Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice di merito; è necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva, tra le altre cose, che la sostanza stupefacente oggetto del procedimento fosse destinata a un uso puramente personale. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi nella motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4154/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: l’analisi dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità previsto dalla procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su argomenti chiari e consolidati nella giurisprudenza. Le ragioni principali dell’inammissibilità possono essere così sintetizzate:
1. Genericità e Ripetitività delle Censure: I motivi del ricorso non erano altro che una riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dal giudice d’appello. Non è stata mossa una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma ci si è limitati a ripetere le stesse difese.
2. Tentativo di Rivalutazione dei Fatti: Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove e dei fatti, in particolare riguardo alla destinazione della sostanza per uso personale. Questa attività è però estranea al giudizio della Corte di Cassazione. Il suo compito è il cosiddetto “sindacato di legittimità”, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e non contraddittoria, senza poter riconsiderare le prove.
3. Mancata Individuazione di Travisamenti: La difesa non ha individuato specifici “travisamenti di emergenze processuali”, cioè errori evidenti nella lettura o interpretazione delle prove da parte dei giudici di merito. L’appello si basava su argomentazioni generiche e astratte, slegate dal contenuto specifico della sentenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Deve invece attaccare la sentenza su un piano squisitamente tecnico-giuridico, evidenziando:
* Errori nell’applicazione o interpretazione delle norme di legge.
* Vizi logici manifesti e insanabili all’interno della motivazione.
* Travisamenti evidenti delle prove documentate negli atti processuali.
In assenza di tali elementi, il ricorso si trasforma in una richiesta di un terzo grado di giudizio sul merito, che non è consentito dalla legge, e viene inevitabilmente dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano generiche, ripetitive di questioni già decise dal giudice precedente e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “sindacato di legittimità”?
Significa che la Corte non riesamina le prove per decidere nuovamente il caso, ma si limita a controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento e a versare una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso prospetta deduzioni di fatto sulla destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente e argomentazioni generiche in diritto avulse dal contenuto della sentenza impugnata.
Le deduzioni riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati, in particolare quanto all’uso personale, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non operano una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
I motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e sono avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.