Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PALERMO il 31/07/1992 NOME nato a PALERMO il 28/06/1984
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado relativamente al Minuado e, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa al NOME;
Considerato che l’unico motivo di ricorso di NOME COGNOME – con cui il ricorrente si duole della mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. invocando l’assenza di prova a suo carico – è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge.
La definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzi dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (ex multis Sez. 5, ord. n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194);
Rilevato che il primo motivo del ricorso dell’imputato COGNOME – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità – è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richieste;
3.1. Considerato che il secondo motivo del ricorso di COGNOME – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all dosimetria della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è anch’esso inammissibile, in quanto inerente al trattamento sanzionatorio invece sorretto da adeguata motivazione, atteso che la Corte di appello ha evidenziato l’assenza di elementi positivamente valutabili che giustifichino la concessione delle invocate circostanze o l’irrogazione di una pena più tenue (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata);
3.2. Lette le conclusioni della persona offesa e la relativa nota spese e rilevato, al riguardo, che non si possono liquidare le spese processuali sostenute dalla parte civile per il presente giudizio, perché essa non ha fornito alcun effettivo contributo processuale, essendosi limitata a richiedere un esito a lei favorevole, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (in tal senso, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore