Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rientra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale dalla Corte di Cassazione, ribadendo i confini del proprio giudizio. Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, il cui unico motivo di contestazione era la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha chiuso le porte a un riesame della questione, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Caltanissetta decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente si concentrava sul diniego delle attenuanti generiche, un punto che, a suo dire, non era stato adeguatamente valutato dai giudici di merito. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le circostanze del caso per ottenere uno sconto di pena.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero o meno meritate), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, impedendo così qualsiasi discussione sul fondo della vicenda. Come conseguenza diretta di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione è di fondamentale importanza per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che il motivo del ricorso era una mera ‘replica’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici del merito, secondo la Cassazione, avevano fornito argomentazioni:
* Giuridicamente corrette: conformi alla legge e ai principi del diritto.
* Puntuali: specifiche e pertinenti rispetto alle critiche sollevate dalla difesa.
* Coerenti: in linea con le prove e le emergenze processuali acquisite.
* Logicamente congrue: prive di vizi o contraddizioni manifeste nel ragionamento.
In presenza di una motivazione così strutturata, il giudizio della Corte d’Appello diventa incensurabile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni, sperando in una diversa valutazione fattuale, rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine della procedura penale: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi della motivazione) e non sulla semplice speranza di un riesame dei fatti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere argomentazioni già respinte in appello, senza evidenziare specifici errori di diritto o palesi illogicità, non solo è inutile ma anche controproducente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione alla Cassa delle ammende serve proprio a disincentivare ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, argomenti che erano già stati correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche e giuridicamente corrette.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in casi come questo?
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti del processo (giudizio di merito), ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e l’assenza di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è, per sua natura, inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo di ricorso, riguardante mancata concessione delle generiche, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al po delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile i questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.