Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta ai Motivi di Merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini precisi dell’appello alla Suprema Corte e le conseguenze di una sua presentazione non conforme ai dettami di legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando le proprie argomentazioni su una rilettura della vicenda e sulla presunta erronea valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Cassazione, con l’ordinanza n. 43929 del 2024, ha troncato sul nascere le aspettative del ricorrente. L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, senza neppure entrare nell’analisi del suo contenuto. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha osservato che i motivi presentati erano una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato questioni relative a errori di diritto, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, compiendo delle ‘incursioni nel merito’.
La Suprema Corte ha ricordato che la sua funzione non è quella di un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove, ma è quella di ‘giudice di legittimità’, il cui compito è assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano già spiegato in modo esauriente (pagg. 3-4 della sentenza impugnata) perché la tesi difensiva era infondata e perché non si potesse applicare l’art. 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici e Pertinenti
Questa ordinanza è un monito chiaro: un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi specifici della sentenza impugnata, come la violazione di legge o il vizio di motivazione, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi di merito. Tentare di trasformare la Cassazione in un’ulteriore sede di valutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni. Per i cittadini e i professionisti del diritto, ciò significa che la strategia difensiva in Cassazione deve essere mirata e tecnicamente ineccepibile, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre questioni di fatto e argomenti difensivi che erano già stati correttamente valutati e respinti dal giudice di merito, senza sollevare valide questioni sulla corretta applicazione della legge.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione agisce come ‘giudice di legittimità’, il che significa che il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai tribunali inferiori. Non può riesaminare i fatti del caso o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43929 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 06/09/1986
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in se di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi, con incursioni nel merito, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3-4, infondatezza della tesi difensiva, in questa sede meramente riproposta; pag sulle ragioni, tratte dall’esame della vicenda in esame, che avevano portat escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3V-1-07’2024.