Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Censure sono Troppo Generiche
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle cause più comuni di chiusura di un procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Questa situazione si verifica quando l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti prescritti dalla legge, impedendo ai giudici di entrare nel merito della questione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità e l’astrattezza dei motivi possano portare a tale esito, con conseguenze economiche significative per i ricorrenti.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dai ricorsi presentati da due persone avverso una sentenza della Corte di Appello di Catania. Entrambi i ricorrenti contestavano la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. I giudici supremi hanno stabilito che i motivi addotti dai ricorrenti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, non solo i ricorsi sono stati respinti senza un esame di merito, ma i ricorrenti sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del Codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Declaratoria di Inammissibilità
L’ordinanza spiega nel dettaglio le ragioni che hanno condotto a questa decisione, distinguendo le posizioni dei due ricorrenti.
Il ricorso del primo imputato: censure generiche e astratte
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha osservato che le sue critiche sulla ritenuta responsabilità penale erano formulate in termini ‘generici e astratti’. In altre parole, il ricorso si limitava a contestare la colpevolezza in modo vago, senza confrontarsi specificamente con l’adeguata motivazione fornita dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata. Nel giudizio di cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario indicare con precisione gli errori di diritto commessi dai giudici di merito.
Il ricorso del secondo imputato: aspecificità sulle attenuanti generiche
Anche il secondo ricorso è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione leggermente diversa. La contestazione riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, secondo la Cassazione, il motivo era ‘aspecifico’ rispetto alle circostanze accertate nelle sentenze di merito. I giudici dei gradi precedenti avevano già fornito una motivazione ragionevole per escludere tali attenuanti, e il ricorso non era riuscito a smontare in modo pertinente e specifico quel ragionamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore e precisione. Non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una critica astratta della sentenza. È necessario che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che individuino chiaramente i vizi di legittimità della decisione impugnata. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, che comporta non solo la definitività della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso può essere considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando le critiche mosse alla sentenza impugnata sono formulate in modo astratto e vago, senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni e le motivazioni esposte nel provvedimento del giudice di merito.
Qual è il requisito per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in Cassazione?
Per contestare validamente il diniego delle attenuanti generiche, il ricorso deve essere ‘specifico’, cioè deve argomentare in modo puntuale contro le ragioni fornite dai giudici di merito per escluderle, basandosi sulle circostanze accertate durante il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a RAGUSA il 17/12/1985 COGNOME nato a RAGUSA il 02/09/1988
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 162 COGNOME e COGNOME
NRG 27282/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato invero che il ricorso proposto da COGNOME si limita a generiche e astratte censure sulla ritenuta responsabilità penale, a fronte di una adeguata motivazione sul punto esposta nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4); che il ricorso proposto da COGNOME sulle attenuanti generiche è aspecifico rispetto alle circostanze accertate nelle sentenze di merito, che portavano ragionevolmente ad escludere la invocata statuizione, cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado);
Rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Ila Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.