Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14861 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 18/12/1979
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata
sostituzione delle pene detentive brevi, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza
di specificità;
che, inoltre, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche
introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena
detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 279876 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025.