Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14576 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ADRANO il 21/10/1983
avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Savona ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti in
relazione ai delitti contestati ai capi A) ( atti persecutori commessi in danno del
Sindaco di Cisano sul Neva), e B) ( reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. e art. 639 cod.
pen. per avere imbrattato la sede del Municipio del predetto comune).
2. Ricorre per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME che svolge un unico motivo, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica data al fatt e, quindi, per non avere pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen..
3. Rilevato che la difesa deduce del tutto genericamente la erronea qualificazione del fatto, e considerato che questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art.
1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2- bis,
cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. pe escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica del congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio;
4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 febbraio 2025
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