Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 02/09/1962
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
letto il ricorso dell’Avv. COGNOME NOME COGNOME il provvedimento impugnato e gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/10/2024, con cui, ai sensi dell’art.
599-bis cod. proc. pen., è stata riformata la sentenza del Tribunale di Napoli, rideterminandosi la pena inflitta all’imputato.
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica
del fatto nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità.
La Corte di legittimità ha al riguardo affermato, con orientamento che il
Collegio condivide, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod.
proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel
successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).(Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01). E tanto a prescindere dal rilievo che la prospettata qualificazione giuridica richiede accertamenti di merito preclusi in questa sede.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
F Ci) L) mm o .12 00 Z GLYPH N , GLYPH “”· 1 ‘ . V. …..”’–; ,-, GLYPH -&– rn 22. n — C, Q Q m .a 2 2
P.Q.M.
2:2 GLYPH Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle (D o GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le N 2 GLYPH ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.