Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTEL VOLTURNO il 08/09/2001
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 40292/24 – NOME NOME – de plano
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen. e art. 116, comma 5, Codice della strada);
esaminati i motivi di ricorso, che deducono violazione di legge, vizio di
motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc, pen. ed al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche;
considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per
cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di
proscioglimento ex
art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337);
ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025