Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i rigidi limiti imposti dal legislatore e le severe conseguenze per chi non li rispetta. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia penale.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro la Decisione del GIP
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Genova. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare tale provvedimento direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, cercando di far valere le proprie ragioni.
Tuttavia, l’oggetto del contendere non riguardava vizi procedurali o errate interpretazioni di norme sostanziali, bensì mirava a ottenere una rivalutazione nel merito circa l’insussistenza delle cause di proscioglimento. In sostanza, la difesa tentava di riaprire una discussione che, secondo la Corte, non aveva più spazio in quella sede.
I Motivi alla Base del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 19 giugno 2025, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse viziato da un’inammissibilità che poteva essere dichiarata senza ulteriori formalità procedurali, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura dei motivi addotti. Il ricorrente chiedeva una “più analitica disamina” riguardo all’assenza delle condizioni per un proscioglimento. La Corte ha ricordato che, a seguito delle riforme legislative del 2017, questa specifica tipologia di doglianza è stata espressamente eliminata dal novero dei motivi validi per un ricorso in Cassazione. La legge ha voluto così limitare l’accesso al terzo grado di giudizio, riservandolo a questioni di legittimità e non a riesami del fatto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nella loro sintetica ma incisiva motivazione, i giudici supremi hanno ribadito che il ricorso è “affetto da inammissibilità”. Questa scelta non è discrezionale, ma una diretta conseguenza di una precisa volontà del legislatore. Permettere una discussione su temi esclusi dalla legge significherebbe vanificare la riforma del 2017, nata proprio per deflazionare il carico di lavoro della Cassazione e garantire decisioni più rapide su questioni di puro diritto.
La Corte ha quindi agito in modo quasi automatico: una volta riscontrato che i motivi del ricorso rientravano in una categoria vietata, non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. A questa declaratoria, come previsto dalla legge, segue inevitabilmente la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento da lui inutilmente avviato.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza si conclude con una condanna severa. Il ricorrente è stato obbligato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve da deterrente contro la presentazione di appelli palesemente infondati o non consentiti dalla legge.
In conclusione, questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, non un terzo grado di merito. Tentare di forzare i limiti imposti dalla legge non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come dimostra chiaramente il caso analizzato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi che contestavano l’insussistenza delle cause di proscioglimento, un argomento che il legislatore ha espressamente escluso da quelli che possono essere presentati in Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Quale norma ha applicato la Corte per la sua decisione?
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che le consente di dichiarare l’inammissibilità di un ricorso senza particolari formalità procedurali quando i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato il 25/02/1990
avverso la sentenza del 27/01/2025 del GIP TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena ric dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Genov
confronti di NOME COGNOME (CUI 05K33BU), nella parte in cui non vi sarebbe stat il preliminare vaglio sulla insussistenza di cause di proscioglimento ai
dell’art. 129 cod. proc. pen.;
considerato che il motivo è manifestamente infondato;
ricordato che la novella di cui all’art. 1, comma 50, legge 23 giugno 201
103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell’introdurre il comma
2-bis all’art. 448, cod.
proc. pen., ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della senten applicazione della pena ai motivi attinenti all’espressione della v
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, a qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della
sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);
ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente si limita a invocare «ul più analitiche disamine» riguardo all’insussistenza delle cause di proscioglim ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai mo di ricorso;
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
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