Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATf0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/11/2023, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza che ritenuto NOME
COGNOME Ciminata responsabile dei reati ascrittigli ai sensi dell’art. 75, comma
2, d.lgs.n. 159/2011 e lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi tre e giorni quindici di reclusione;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamentano vizi di violazione di legge e si
postulano indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, riproponendo argomenti già posti a fondamento dei motivi di appello e chiedendo
in sostanza il riesame nel merito della vicenda processuale, sulla quale la Corte di appello si è pronunciata con completezza nel rispetto delle regole della logica e
delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M.,
Rv. 271227 – 01);
che le giustificazioni addotte dall’imputato per tutte le occasioni in cui si è
presentato in ritardo presso gli uffici del Commissariato di Capo d’Orlando e in cui reiteratamente (per sette volte) non è risultato reperibile presso il suo domicilio sono state vagliate e congruamente ritenute irrilevanti o del tutto non credibili;
che in realtà il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati nel provvedimento impugnato con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d iso il 17 aprile 2025
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NOME COGNOME
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