Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17987 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO 11 17/06/1995
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in data 19 dicembre 2024, con la quale,
in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 11 ottobre 2023, è
stato dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per difetto di querela;
rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il mancato proscioglimento dell’imputato
ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile; invero, l’imputato non ha
interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela e ciò
anche quando la decisione deriva da una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all’esercizio di tale potere, benché
successivamente dichiarata (Sez. 6, n. 5455 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME
Rv. 280784 – 01; Sez. 6, n. 1068 del 22/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266538 –
01);
ritenuto che il ricorso sollecita, nella sostanza, il vaglio previsto dall’art. 12 comma 2, cod. proc. pen., che tuttavia non è previsto per la ipotesi di declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025