Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Scandiano il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 maggio 2023, il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza del Gup del Tribunale di Parma del 28 marzo 2023, con cui era stata applicata all’indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di c agli artt. 416, 643 cod. pen., 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, vizi della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato e, in secondo luogo, l’inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen., quanto alla scelta della misura e all’attualità dell esigenze cautelari.
La difesa ha depositato memoria, con la quale dichiara di rinunciare all’impugnazione, sul rilievo che la posizione dell’indagato è stata definita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la richiesta di riesame proposta dal prevenuto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l’ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l’impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria, salvo che egli, personalmente, non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (così, per tutte, Sez. 6 n. 49861 del 02/10/2018, Rv. 274311).
Tale principio trova applicazione nel caso di specie, in cui la difesa ha espressamente prospettato la carenza di interesse, in conseguenza della definizione della posizione dell’indagato.
Deve poi escludersi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. E ciò, in forza del principio per cui, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso pe cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Rv. 228168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 04/10/2023