Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nata in Sri Lanka il 18/04/1973
avverso la sentenza del 28/12/2018 del TRIBUNALE di PISA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della decisione impugnata;
letta la memoria del difensore, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 18 aprile 2024 la Corte di appello di Firenze ha trasmesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l’atto di appello proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 28 dicembre 2018.
Con tale decisione la NOME veniva assolta dal reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., contestatole per aver sottratto denaro contante ed altri oggetti dall’abitazione di NOME COGNOME, dove svolgeva l’attività di collaboratrice domestica. Per quanto di interesse, le prove acquisite in dibattimento non sono state ritenute idonee a superare il ragionevole dubbio circa la colpevolezza della NOME, anche in ragione della presenza, presso l’abitazione del COGNOME, di altro personale di servizio.
Con l’unico motivo dell’atto di appello, convertito in ricorso, la NOME lamenta violazione di legge nell’avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna della parte civile alla refusione delle spese processuali e al risarcimento del danno, formulate ex art. 541, comma, 2 cod. proc. pen.
Lamenta, inoltre, l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., a fronte di emergenze processuali idonee a sostenere il proscioglimento con formula ampiamente liberatoria.
Il ricorso è inammissibile, poiché presentato da difensore non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria.
In tal senso depone l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell’albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr. Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228119 – 01).
Verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01; Sez. 6, n. 42385
del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835 – 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 – 01).
Né il principio del “favor impugnationis”, cui si ispira la conversione, può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo : di graVaiiie, che debbono sussistere al momento della proposizione.
Del resto, proprio in ragione del carattere originario del vizio, la · giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso la possibilità di una sanatoria postuma; sicché, l’inammissibilità non è esclusa dal successivo conseguimento da parte del difensore della legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (cfr., Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269690 – 01; Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 268287 – 01, con specifico riferimento al ricorso proposto dal sostituto processuale di un difensore non abilitato al patrocinio di legittimità; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 – 01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, COGNOME, in motivazione), né dalla successiva nomina di un difensore iscritto nell’albo speciale (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, COGNOME, Rv. 283683 – 01).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, a nulla rilevando la sopravvenuta nomina di un difensore iscritto all’albo speciale.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro cinquecento.
2.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2024
estensore GLYPH
Il Presidente