Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11160 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 del GIUDICE DI PACE di VERONA
dato GLYPH iso GLYPH parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre [rectius, propone appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile], tramite il difensore AVV_NOTAIO, avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Verona per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., con condanna alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia.
Si censura la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da avvocato non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione: ergo, è stato proposto da persona non legittimata [art.591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.].
Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione;
in proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835);
ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente (cfr. Sez. 6 , 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208).
Si procede alla relativa declaratoria d’inammissibilità de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore COGNOME Il Pr id nte,