Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42318 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di PATTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo L’4wvuL49,INDIRIZZO – A7c INDIRIZZO
PROCEDIEMTNO A TRATTAZIONE SCRITTA.
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME il 23.4.2024 propone appello avverso la sentenza emessa in data 12.12.2023 dal Tribunale di Patti, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità con esclusione della punibilità per la contravvenzione di cui a 697 cod. pen. commessa a Sant’Agata di Militello il 12.12.2020, stante la rite “particolare tenuità del fatto” di omessa denuncia alle autorità di pu sicurezza della detenzione di n. 50 munizioni calibro TARGA_VEICOLO magnum per revolver.
L’atto di appello è stato riqualificato ricorso dalla Corte di appello di Mes data 2.7.2024.
Il motivo dell’impugnazione si è incentrata sul fatto che il giudice avr omesso di motivare relativamente alla concreta offensività della condotta.
Evidenzia il ricorrente che la denuncia alle Autorità di pubblica sicurezz possesso delle munizioni era avvenuta in forma orale al Commissariato di poliz ed era stata presentata dall’imputato con un ritardo di 14 giorni.
E, proprio dopo la segnalazione, era avvenuto il controllo di polizi conseguenza l’imputato andava assolto perché il fatto non sussiste o i subordinata perché non costituisce reato o infine ai sensi dell’art. 530, com cod. proc. pen.
L’atto di impugnazione è stato firmato dall’AVV_NOTAIO non isc nell’RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente alla riqualificazione dell’appello in ricorso, l’imputat nominato l’AVV_NOTAIO cassazionista, che ha presentato memori adesiva alla requisitoria del Procuratore generale di accoglimento del ricorso
Il ricorso per il Procuratore generale è fondato, perché la Corte costituz ha più volte precisato che il principio di offensività opera su due piani: quel previsione normativa – donde il legislatore deve prevedere fattispecie esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di bene o interesse oggetto della tutela penale (“offensività in astratto”) – e dell’applicazione giurisprudenziale (“offensività in concreto”), quale cr interpretativo/applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse t (Corte Cost. n. 265 del 2005).
Pertanto, il giudice è tenuto a valutare, nell’ottica dell’idoneità dell ledere o mettere in pericolo l’interesse presidiato dalla norma penale, l’offensività in concreto della condotta, qualora ci si trovi di fronte a compor di minima entità, che non appaiono ledere il bene giuridico tutelato.
Infatti, nel caso di specie, difetterebbe la valutazione del rapporto tra gli e connotati della condotta tenuta (denuncia orale) e la lesione del bene giurid tutelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. perché non è stato redatto e sottoscritto da un difensore iscritto all’RAGIONE_SOCIALE sp della Corte di cassazione.
Il vizio non appare superato dalla nomina successiva dell’AVV_NOTAIO in data 9.8.2024, né dal deposito in data 26.9.2024 della nota adesiva a conclusioni del procuratore generale.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il principio di conve dell’atto di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. è espressione di pr generali per i quali la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi presenza dei criteri formali e sostanziali dell’atto convertito, altrimenti vi s una sostanziale elusione dell’art. 613 c.p.p.
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appell l’impugnazione da un difensore non iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Corte Cassazione, il giudice adito l’abbia correttamente qualificata ricorso, dispone la trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al giudice dì legittimità; inammissibilità che sì e anche ai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza d termine per impugnare (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998; Sez. 4, del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Oliari, Rv. 229737).
All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 cod pr pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che appare equo determinare in euro 3000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la par abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.