Ricorso Inammissibile: la Sottoscrizione dell’Avvocato è Decisiva
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la validità di un’impugnazione dipende strettamente dal rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge. In particolare, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile perché presentato da un avvocato non iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sottolineando come neanche la conversione di un atto di appello possa sanare tale vizio.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Napoli, che condannava un imputato per una contravvenzione prevista da una legge speciale del 1962, applicando la sola pena pecuniaria dell’ammenda. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva appello, chiedendo l’assoluzione o, in subordine, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
Tuttavia, l’atto di appello si scontrava con una norma precisa del codice di procedura penale (art. 593, comma 3), la quale stabilisce che le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda non sono appellabili. In questi casi, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione. L’impugnazione veniva quindi automaticamente convertita in ricorso per cassazione.
La Conversione dell’Atto e il vizio del ricorso inammissibile
Proprio la conversione dell’atto ha fatto emergere il vizio fatale che ha portato alla declaratoria di inammissibilità. L’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale impone che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, detto “dei cassazionisti”.
Nel caso di specie, l’avvocato che aveva firmato l’originario atto di appello non possedeva tale qualifica. La questione sottoposta alla Corte era se la conversione dell’impugnazione da appello a ricorso potesse in qualche modo superare questo ostacolo formale. La risposta della Suprema Corte è stata nettamente negativa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno chiarito che la circostanza che l’impugnazione sia stata inizialmente presentata come appello è irrilevante. Il principio di conversione del mezzo di impugnazione non può sanare un vizio attinente alla legittimazione del difensore.
In altre parole, se l’atto, una volta convertito, deve essere valutato secondo le regole proprie del ricorso per cassazione, allora deve rispettarne tutti i requisiti, incluso quello relativo alla qualifica del difensore. La sottoscrizione da parte di un avvocato non cassazionista determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 613 c.p.p., anche quando l’atto è il risultato della conversione di un appello erroneamente proposto. La Corte ha citato un precedente specifico (Sez. 6, n. 42385 del 2019) per rafforzare la propria argomentazione, evidenziando la coerenza e la stabilità di questo principio.
Conclusioni
La decisione in commento offre un importante monito per i professionisti legali. La scelta del corretto mezzo di impugnazione e la verifica dei requisiti formali, come l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione, sono passaggi cruciali che non ammettono leggerezze. Un errore su questo fronte, come dimostra il caso esaminato, conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito delle doglianze del cliente. La parte soccombente, oltre a vedere confermata la condanna, è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della gravità della violazione processuale.
Un avvocato non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti può presentare un ricorso in Cassazione?
No, l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale richiede espressamente che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto in tale albo, pena l’inammissibilità.
Se un appello viene erroneamente proposto contro una sentenza non appellabile e poi convertito in ricorso per cassazione, la mancanza di iscrizione dell’avvocato all’albo speciale può essere sanata?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la conversione dell’atto non sana il vizio originario. Se l’avvocato che ha firmato l’atto non è un cassazionista, il ricorso risultante dalla conversione è comunque inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avv)io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 20/11/2017 il Tribunale di Napoli dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 5, lett. b), I. 30 apri n. 283.
Rilevato che propone appello, poi convertito in ricorso per cassazio l’imputato, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subo riconoscersi la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto da un avvocato NOME COGNOME del foro di Napoli – non iscritto nell’albo speciale della C cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l’impugnazion stata presentata quale atto di appello, in violazione dell’art. 593, comma proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna p quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, come nel caso di specie) costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione de di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determi sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per ca anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di a erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/ Maslova, Rv. 177108).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favgre della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024
gliere estensore
Il Presidente