Avvocato non cassazionista? Il ricorso inammissibile è la conseguenza
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, ogni dettaglio procedurale assume un’importanza cruciale. La scelta del difensore non fa eccezione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: per presentare un ricorso in Cassazione è indispensabile che l’avvocato sia iscritto all’apposito albo speciale. In caso contrario, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze gravi per l’assistito. Analizziamo insieme questo caso per capire la logica della Corte e le implicazioni pratiche.
Il caso in esame: da una lieve condanna alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva condannato cinque persone per una contravvenzione prevista dal codice della navigazione, infliggendo a ciascuna una pena di 400 euro di ammenda. Ritenendo ingiusta la decisione, gli imputati, tramite il loro legale, hanno proposto appello.
Tuttavia, l’atto di appello è stato successivamente convertito in un ricorso per cassazione. È a questo punto che è emerso il vizio procedurale che ha segnato l’esito del giudizio.
La questione di diritto: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rilevato un problema insormontabile: l’avvocato che aveva firmato l’atto di impugnazione non era, al momento del deposito, iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Questa iscrizione, infatti, è avvenuta solo diversi anni dopo la presentazione dell’atto.
L’articolo 613 del codice di procedura penale è molto chiaro: il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto in tale albo speciale. La mancanza di questo requisito al momento del deposito dell’atto ne determina, inevitabilmente, l’inammissibilità.
Il principio ribadito dalla Corte sul ricorso inammissibile
I giudici hanno sottolineato che la questione non cambia anche se l’atto era stato originariamente presentato come un appello e solo dopo convertito in ricorso. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 42385/2019), secondo cui la sottoscrizione da parte di un difensore non ‘cassazionista’ rende il ricorso inammissibile anche quando deriva dalla conversione di un atto di appello erroneamente proposto.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio di rigore formale a garanzia della qualità della difesa tecnica nel giudizio di legittimità. La Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione delle norme di diritto. Per questo, la legge richiede che i difensori abbiano una specifica qualifica e competenza, attestata proprio dall’iscrizione all’albo speciale.
Il fatto che l’avvocato si sia iscritto all’albo in un momento successivo alla presentazione del ricorso è irrilevante. Il requisito deve esistere nel momento in cui l’atto viene depositato, poiché è in quel momento che si instaura il rapporto processuale davanti alla Corte Suprema. La conversione dell’appello in ricorso non può sanare un vizio genetico dell’impugnazione, legato alla carenza di legittimazione del difensore a proporla in quella sede.
Le conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per gli imputati, ciò significa che la sentenza di condanna del Tribunale è diventata definitiva. Oltre a ciò, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza per i cittadini di affidarsi a professionisti qualificati per il grado di giudizio specifico e, per gli avvocati, di rispettare scrupolosamente i requisiti formali imposti dalla legge, la cui violazione può vanificare le ragioni del proprio assistito.
Quando è necessario che un avvocato sia iscritto all’albo speciale per cassazionisti?
L’iscrizione all’albo speciale è un requisito indispensabile per poter sottoscrivere un ricorso per cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale. L’avvocato deve possedere questa qualifica al momento del deposito dell’atto, non in un momento successivo.
Cosa succede se un appello, proposto da un avvocato non cassazionista, viene convertito in ricorso per cassazione?
Secondo la Corte, il ricorso è comunque inammissibile. La conversione del mezzo di impugnazione non può sanare il vizio originario, ovvero la mancanza della qualifica necessaria del difensore per adire la Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per chi lo ha proposto?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere discussa. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito discrezionalmente dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
i
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 25/9/2018 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava NOME COGNOME, NOME COGNOME,, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 54-1161 cod. nav., e li condannava alla pena di euro di ammenda ciascuno.
Rilevato che le imputate hanno proposto comune atto di appello, poi convertito in ricorso per cassazione.
Rilevato che l’impugnazione è inammissibile, perché presentata da un avvocato – NOME COGNOME del foro di Reggio Calabria – all’epoca non isc nell’albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; tale iscrizione, infatti, risulta avvenuta il 19/4/2024, mentre l’appello depositato il 29/1/2019.
3.1. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l’impugnazione stata proposta, per l’appunto, quale atto di appello, in violazione dell’a comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda, come nel c di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infa sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscr nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammis del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in q mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez 42385 del 17/9/2019, COGNOME, Rv. 177108).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e della somma tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento d spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore del RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024