Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Scegliere un Avvocato Cassazionista
Quando si decide di impugnare un provvedimento giudiziario fino all’ultimo grado di giudizio, la scelta del difensore è un passo cruciale che può determinare l’esito stesso del percorso legale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha messo in luce una delle ragioni formali che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile: la mancata iscrizione dell’avvocato all’albo speciale dei cassazionisti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le rigidità procedurali e le conseguenze, anche economiche, di un errore di questo tipo.
I Fatti del Caso
Un soggetto, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare a seguito di una decisione del Tribunale di sorveglianza, aveva presentato un’istanza al Magistrato di sorveglianza competente per ottenere un ampliamento degli orari in cui gli era concesso allontanarsi dal proprio domicilio.
Il Magistrato di sorveglianza rigettava la richiesta. Avverso tale decisione, il difensore del soggetto proponeva un atto di reclamo. Il Tribunale di sorveglianza, riconoscendo che il provvedimento non era reclamabile ma soggetto a ricorso per Cassazione, trasmetteva correttamente gli atti alla Suprema Corte, come previsto dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, che disciplina la conversione dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorso ha avuto vita breve. I giudici lo hanno dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione non risiedeva nel merito della richiesta (cioè se l’ampliamento degli orari fosse giusto o meno), ma in un vizio formale insuperabile che ha precluso qualsiasi valutazione sulla sostanza della questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata netta e basata su un presupposto fondamentale della procedura penale davanti alla Suprema Corte. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che gli atti di ricorso in Cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, comunemente noto come ‘albo dei cassazionisti’.
Nel caso di specie, il difensore che aveva firmato l’atto non possedeva tale qualifica. Questa mancanza costituisce una causa di inammissibilità prevista dall’articolo 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale. La Corte ha quindi agito in conformità con la legge, senza poter entrare nel merito della richiesta del ricorrente.
Le Conclusioni
Le conseguenze di questa declaratoria di inammissibilità non sono state solo procedurali, ma anche economiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che possano escludere una sua ‘colpa’ nella determinazione della causa di inammissibilità (come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000), egli è tenuto a versare una somma alla Cassa delle ammende.
In questa vicenda, la Corte ha ritenuto di quantificare tale somma in 3.000,00 euro. La decisione sottolinea una lezione cruciale: nel sistema giudiziario, la forma è sostanza. Affidarsi a un professionista non abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori può non solo vanificare le proprie ragioni, ma anche comportare un significativo esborso economico.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha sottoscritto non era iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, un requisito obbligatorio per poter patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Qualsiasi avvocato può presentare un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. Secondo la legge processuale italiana, solo gli avvocati iscritti in un apposito albo speciale, detto ‘dei cassazionisti’, possono firmare e presentare validamente un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. In caso contrario, l’atto è viziato da inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2670 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in PAKISTAN il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE
/ dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, con ordinanza 24 luglio 2023, ha rigettato l’istanza di autorizzazione all’ampliamento degli orari di allontanamento dal domicilio avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, sottoposto alla detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 30 aggio 2023.
L’atto di reclamo, sottoscritto dal difensore AVV_NOTAIO, veniva trasmesso dal Tribunale di sorveglianza a questa Corte a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimento reclamabile.
Il difensore non è iscritto all’albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.