Ricorso inammissibile se firmato da avvocato non cassazionista: nessuna deroga
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile se l’atto è sottoscritto da un legale non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La decisione chiarisce che questa regola vale anche quando il ricorso deriva dalla conversione di un appello erroneamente proposto.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva condannato un imputato al pagamento di una pena pecuniaria di 5.000 euro a titolo di ammenda per una violazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato aveva proposto appello. Tuttavia, la legge processuale penale stabilisce chiaramente che le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda non sono appellabili. Di conseguenza, l’impugnazione è stata correttamente qualificata dalla Corte come ricorso per cassazione e gli atti sono stati trasmessi alla Suprema Corte per la competenza.
La Conversione dell’Appello e il Principio del Ricorso Inammissibile
Qui è emerso il vizio procedurale fatale. La Corte ha verificato che l’avvocato che aveva firmato l’atto di impugnazione non risultava iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, un requisito indispensabile previsto dall’articolo 613 del codice di procedura penale per poter patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il fatto che l’atto fosse originariamente un appello, poi convertito in ricorso, non ha salvato la situazione. La Corte ha infatti specificato che la conversione del mezzo di impugnazione non sana il difetto di qualifica del difensore. Permettere una deroga significherebbe eludere un obbligo procedurale sanzionato, creando un’ingiustificata disparità di trattamento a favore di chi ha erroneamente qualificato l’impugnazione rispetto a chi ha correttamente proposto un ricorso per cassazione sin dall’inizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su una giurisprudenza consolidata, richiamando un principio ormai granitico nel nostro ordinamento. La sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato non abilitato al patrocinio superiore costituisce una causa di inammissibilità insanabile. Non è prevista alcuna eccezione, neanche nel caso specifico di un appello convertito in ricorso. Questa rigidità formale è posta a presidio della corretta amministrazione della giustizia e della professionalità richiesta per agire davanti alla più alta giurisdizione nazionale.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza udienza pubblica, data la manifesta infondatezza del vizio. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p., in quanto non sono stati ravvisati elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rappresenta un monito importante sull’importanza del rispetto rigoroso delle norme procedurali. Sottolinea come la scelta di un difensore dotato delle specifiche qualifiche professionali richieste per ogni grado di giudizio sia cruciale. Un errore di questo tipo, infatti, non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, che si trova a dover sostenere i costi di un’impugnazione destinata sin dall’inizio al fallimento.
Perché un appello contro una sentenza di condanna alla sola ammenda è inammissibile?
Secondo l’art. 593, comma 3 del codice di procedura penale, le sentenze che condannano unicamente alla pena dell’ammenda non sono appellabili. L’unico mezzo di impugnazione previsto è il ricorso per cassazione.
Cosa accade se si propone appello per errore?
Se viene proposto erroneamente appello, il giudice lo qualifica come il mezzo di impugnazione corretto, ovvero il ricorso per cassazione, come previsto dall’art. 568, comma 5 c.p.p. Questo processo è noto come ‘conversione dell’impugnazione’.
La conversione dell’appello in ricorso sana il difetto di qualifica dell’avvocato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la regola che rende un ricorso inammissibile se firmato da un avvocato non cassazionista non ammette deroghe. Questa regola si applica anche se il ricorso deriva dalla conversione di un appello, poiché altrimenti verrebbero elusi obblighi procedurali fondamentali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46421 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 06/12/1984
avverso la sentenza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
i-ucA ivag 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Torino condannava COGNOME NOME alla pena di C 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 55 e 18 comma 1 lett. g) del d.lvo n. 81 del 2008.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato. Trattandosi di condanna alla sola pena dell’ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l’appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.
L’avv. NOME COGNOME che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 c.p.p.
A nulla rileva che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che” alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma l’08 novembre 2024
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Il Presidente