Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Avvocato non Abilitato in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali per accedere al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile può derivare non solo da vizi dell’atto, ma anche dalla mancanza di requisiti specifici del difensore. Questo caso dimostra come la scelta di un legale non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori possa precludere l’accesso alla giustizia e comportare conseguenze economiche per l’assistito.
I Fatti del Caso e la Sentenza di Primo Grado
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale che condannava un imputato per un reato previsto dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). La particolarità della condanna risiedeva nel fatto che era stata inflitta la sola pena pecuniaria dell’ammenda. Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo avvocato, proponeva appello.
Dall’Appello al Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha prima di tutto corretto la qualificazione giuridica dell’impugnazione. L’atto, presentato come appello, era in realtà un ricorso inammissibile fin dall’origine per due motivi distinti.
L’Inappellabilità della Sentenza
In primo luogo, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 593, ultimo comma, del codice di procedura penale, le sentenze che irrogano la sola pena dell’ammenda non sono appellabili. L’unico mezzo di impugnazione previsto in questi casi è il ricorso per cassazione. Di conseguenza, l’atto è stato riqualificato come tale.
La Causa del Ricorso Inammissibile: Il Difetto di Legittimazione del Difensore
Il secondo e decisivo motivo di inammissibilità riguardava il difensore. La Corte ha accertato che l’avvocato che aveva proposto l’impugnazione non era iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, come tassativamente richiesto dall’art. 613 del codice di procedura penale. Questa mancanza costituisce una causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. a), del codice, in quanto l’impugnazione risulta proposta da un soggetto non legittimato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha articolato il suo ragionamento in modo chiaro e lineare. Dopo aver riqualificato l’appello in ricorso per cassazione, ha proceduto a dichiararne l’inammissibilità. La mancanza dell’iscrizione del difensore all’albo speciale non è un mero vizio formale, ma un difetto di legittimazione che impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure sollevate. La norma mira a garantire un elevato standard di competenza tecnica per chi si presenta davanti al massimo organo della giurisdizione. Di conseguenza, l’atto proposto da un avvocato privo di tale requisito è insanabilmente nullo. La Corte ha inoltre sottolineato che dall’inammissibilità del ricorso deriva, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. Primo, la necessità di rispettare scrupolosamente le regole sulle impugnazioni, verificando quale sia il mezzo corretto previsto dalla legge per contestare una specifica sentenza. Secondo, e ancora più importante, l’imprescindibile requisito per cui il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione può essere esercitato solo da avvocati iscritti all’apposito albo. La decisione serve da monito per i cittadini, che devono sempre accertarsi delle qualifiche del proprio legale, e per gli stessi avvocati, che devono astenersi dal proporre atti per i quali non possiedono la legittimazione richiesta, al fine di evitare gravi pregiudizi, anche economici, per i loro assistiti.
Quando una sentenza penale non è appellabile?
Secondo l’art. 593, ultimo comma, del codice di procedura penale, una sentenza che infligge la sola pena dell’ammenda non è soggetta ad appello, ma può essere impugnata unicamente con ricorso per cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è proposto da un avvocato non abilitato?
Se un ricorso per cassazione è presentato da un avvocato non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade perché il difensore non è legittimato a proporre l’atto, come previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame per un importo di 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18756 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2020 del TRIBUNALE di CROTONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’impugnazione proposta da NOME COGNOME è costituita un atto di appello avverso alla sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 29.10.2020, con cui è stato inflitta la sola pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2006;
Rilevato che si tratta di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen.;
Rilevato, peraltro, che l’AVV_NOTAIO, che ha proposto l’atto di appello, non è tuttavia legittimato in quanto non iscritto all’albo dei difensori abilitat patrocinio davanti a questa Corte a norma dell’art. 613, cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che l’impugnazione, qualificato l’appello come ricorso per cassazione, dev’essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, con conseguente integrazione della causa di inammissibilità di cui all’art. 591 comma primo, lett. a), cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 2024
Il Presidente