Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NcW
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RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Agrigento !ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di euro cento di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 650 cod. pen. per aver contravvenuto alla specifica prescrizione, contenuta nel provvedimento di rimpatrio emesso nei suoi confronti, di presentarsi entro le 24 ore agli uffici della Polizia del comune d residenza.
Considerato che l’impugnazione avverso il descritto provvedimento, proposta dalla difesa in data 14 giugno 2023 (cfr. appello a firma dell’AVV_NOTAIO) è stata convertita – di ufficio – dalla Corte di appello di Palermo in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con provvedimento del 29 settembre 2023.
Ritenuto che l’impugnazione, proposta da difensore che non risulta iscritto tra gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi a questa Corte (cfr. attestazione atti), deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione al momento della presentazione dell’atto di impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cessazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale con vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente