Ricorso Inammissibile: L’Errore Fatale del Difensore non Abilitato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che il difensore sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Un errore su questo punto può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per l’assistito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le dinamiche processuali e le implicazioni pratiche di tale vizio.
I Fatti del Caso
Il protagonista della vicenda è un soggetto sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Per esigenze lavorative, legate alla sua attività di direttore di cantiere, aveva la necessità di spostarsi periodicamente dalla provincia di Lecce, suo luogo di residenza obbligato, verso alcuni cantieri in Abruzzo, nelle province di L’Aquila e Pescara.
A tal fine, aveva presentato un’istanza al Magistrato di sorveglianza di Lecce per ottenere l’autorizzazione a questi spostamenti. L’istanza, tuttavia, veniva respinta.
L’Impugnazione e il Vizio Procedurale
Contro il decreto di rigetto, il difensore dell’interessato proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, la Corte, in sede di valutazione preliminare, ha rilevato un vizio insanabile che ha impedito qualsiasi discussione sul merito della richiesta. L’avvocato che aveva firmato e depositato l’atto di impugnazione non risultava iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Questo requisito non è una mera formalità, ma una condizione essenziale per la validità dell’atto stesso.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su precise disposizioni normative. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza udienza, data la palese fondatezza della questione procedurale.
I giudici hanno richiamato l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il quale stabilisce inequivocabilmente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Questa mancanza costituisce un vizio originario dell’atto, rendendolo inidoneo a instaurare validamente il giudizio di impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha applicato l’art. 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità quando l’impugnazione è proposta da chi non ne ha il diritto. In questo caso, il difensore, non essendo abilitato, era privo della legittimazione a proporre il ricorso. La procedura semplificata per tale declaratoria è inoltre prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la decisione del Magistrato di sorveglianza è diventata definitiva, precludendo ogni ulteriore discussione sulla richiesta di autorizzazione agli spostamenti. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso evidenzia in modo lampante l’importanza cruciale, per chiunque affronti un procedimento giudiziario, di affidarsi a un professionista non solo competente, ma anche formalmente abilitato per lo specifico grado di giudizio. La scelta del difensore è un passaggio delicato e un errore, come quello descritto, può vanificare le ragioni di merito e comportare un danno economico non trascurabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha proposto non era iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti presso la Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dalla legge a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la decisione impugnata è diventata definitiva.
È sempre necessario che un avvocato sia iscritto a un albo speciale per presentare un ricorso in Cassazione?
Sì, secondo l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale è un requisito indispensabile per la sua ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10211 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10211 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il 26/08/1960
avverso il decreto del 30/09/2024 del Magistrato di sorveglianza di Lecce
non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto l’istanza, nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, di essere autorizzato ad allontanarsi, per ragioni lavorative, dalla provincia di Lecce, per recarsi periodicamente presso cantieri situati nelle province di L’Aquila e Pescara, al fine di svolgere l’attività direttore di cantiere.
Considerato che l’impugnazione proposta dalla difesa, in data 2 ottobre 2024 (cfr. reclamo a firma dell’avv. NOME COGNOME proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l’assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell’albo
speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione.
Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto txc e-c i cA-L nell’apposito albo speciale GLYPH vizio originario dell’atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del presente giudizio di impugnazione.
Ritenuto che ne discende l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall’art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 GLYPH